Sez. L, Sentenza n. 11205 del 22/08/2001 (Rv. 549045 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Finalità - Conseguenze - Adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono - Effetti sui giudizi successivamente proposti per l'accertamento negativo del debito contributivo e su quelli in corso - Fattispecie relativa a domanda di condono, priva di clausole di riserva di ripetizione, presentata e accolta dopo l'instaurazione del giudizio relativo alla contestazione dell'obbligazione contributiva.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa, non diversamente dalla analoga normativa in materia tributaria, a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati; deve pertanto ritenersi che l'accoglimento della domanda di condono comporti il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, senza che sia perciò solo configurabile una lesione del diritto di difesa, atteso che chi ritenga di non essere tenuto all'obbligo contributivo conserva ogni possibilità di far valere le proprie ragioni, non essendo il condono una via obbligata, ma una opzione ampiamente discrezionale. Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta dopo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono, mentre, per i giudizi pendenti, ove tale adempimento avvenga in corso di causa, dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere, e ove il beneficiario del condono si sia avvalso della facoltà di dilazionare il pagamento, il giudice dovrà limitarsi a definire il procedimento in corso con un provvedimento meramente processuale, così da non pregiudicare l'originaria pretesa dell'ente in caso di decadenza del soggetto obbligato dai benefici del condono.(Nella specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere rilevando che l'accoglimento della domanda di condono - non contenente clausole condizionali - intervenuto in corso di causa aveva fatto venire meno l'interesse della società ricorrente alla prosecuzione del giudizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/1996 num. 538 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)