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Sez. L, Sentenza n. 11252 del 07/11/1998 (Rv. 520511 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Credito di un privato nei confronti della P.A. - Induzione della P.A. a non esercitare il diritto di credito - Sospensione della prescrizione - Esclusione - Riconoscimento del debito - Configurabilità - Effetti ex art. 2944 cod. civ. - Fattispecie relativa a induzione compiuta dall'ente Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 1998-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520511-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

L'atto scritto con cui la P.A. debitrice induca il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e quindi non è riconducibile alla previsione della sospensione della prescrizione, quale contenuta nell'art. 2941 n. 8 cod. civ., ma può soltanto dar luogo ad un riconoscimento del debito con l'efficacia interruttiva prevista dall'art. 2944 cod. civ. (principio affermato con riferimento al caso di specie dell'ente Ferrovie dello Stato che, a mezzo del suo direttore generale e di un direttore compartimentale, aveva rassicurato i dipendenti in ordine alla non decorrenza della prescrizione del credito per il compenso per lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)