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Sez. 5, Sentenza n. 14893 del 29/01/2010 Cc. (dep. 19/04/2010) Rv. 246867 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Operatività in sede esecutiva - Conseguenze - Fattispecie in tema di revoca dell'ordinanza applicativa di indulto.
Stato
decisa il 2010-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246867-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del "ne bis in idem" (art. 649 cod. proc. pen.), è operante anche in sede esecutiva, siccome principio di carattere generale dell'ordinamento processuale. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice della esecuzione revochi, su richiesta tardiva del P.M., l'ordinanza applicativa di indulto avverso la quale è proponibile, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., opposizione nel termine di decadenza di quindici giorni dalla relativa comunicazione o notificazione, il cui inutile decorso determina l'operatività della regola preclusiva del ne bis in idem.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)