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Sez. U, Ordinanza n. 19213 del 13/07/2025 (Rv. 675358-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Oneri di costruzione ex d.P.R. n. 380 del 2001 - Atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019 - Opposizione - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Fondamento. RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675358-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'opposizione all'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019, avente ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall'amministrazione sulla base del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di credito che trova fonte in un rapporto obbligatorio rientrante nella giurisdizione esclusiva prevista in materia urbanistica ed edilizia dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall'art. 16 della l. n. 10 del 1977 e dall'art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998, e ciò anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla regolarità formale dell'avviso di accertamento

il quale, sotto tale profilo, viene in rilievo quale atto di accertamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, soggetto al controllo giurisdizionale proprio della sua natura.

Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 792 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)