diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5965 del 21/11/1984 (Rv. 437631 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437631-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'inammissibilità di nuove eccezioni, stabilita per il giudizio di appello nelle controversie individuali di lavoro dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. (applicabile, a norma dell'art. 442 stesso codice, anche alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria) riguarda solo le eccezioni processuali o di merito in senso stretto, ossia quelle non rilevabili di ufficio. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici del merito, che avevano negato la suddetta inammissibilità con riferimento all'eccezione di carenza dei presupposti di legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità). (V 4536/81, mass n 415246; (Conf 1523/79, mass n 397871).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)