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Sez. L, Sentenza n. 1523 del 10/03/1979 (Rv. 397871 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397871-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - ESTENSIONE.*

L'inammissibilita di nuove eccezioni stabilita per il giudizio di appello nelle controversie di lavoro dall'art 437 cod proc civ, riguarda, in conformita a quanto espressamente stabilito dal precedente art 416; in tema di preclusioni relative alla Costituzione del convenuto nel primo grado del giudizio, solo le eccezioni, processuali o di merito, in senso stretto, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, tra le quali non si annovera l'eccezione di pagamento, del quale il giudice deve tener conto ove esso risulti provato, anche in Mancanza di un'espressa richiesta in tal senso. (V 3868/78, mass n 393445; (V 2152/78, mass n 391539).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)