Sez. 1, Sentenza n. 14871 del 04/03/2020 Cc. (dep. 13/05/2020) Rv. 278978 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Trattenimento di corrispondenza - Notifica dell'atto - Necessità - Esclusione - Comunicazione della sua adozione - Sufficienza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previste dall'art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., non è necessaria la notifica integrale dell'atto, essendo, invece, sufficiente che all'interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 18-ter, comma sesto, ord. pen.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)