Sez. 1 - , Sentenza n. 17805 del 05/03/2021 Cc. (dep. 07/05/2021) Rv. 281278 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Limitazioni della libertà di corrispondenza - Diritto del difensore ad estrarre copia della comunicazione trattenuta - Esclusione - Richiamo al contenuto del provvedimento giudiziale - Sufficienza - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, nel procedimento di controllo della corrispondenza e della stampa in arrivo al detenuto non sussiste un diritto del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata, essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Legge 25/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 25/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)