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Sez. 5, Sentenza n. 32452 del 22/02/2019 Cc. (dep. 19/07/2019) Rv. 277527 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza - Motivazione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria - Contenuti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277527-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di conferma del decreto del magistrato di sorveglianza che aveva disposto il visto di controllo, ritenendo insufficiente la motivazione di esso, fondata su una aprioristica esclusione della possibilità di inviare corrispondenza, ancorata ad esigenze di prevenzione astratte proprie del regime di detenzione speciale, senza alcun riferimento a specifiche ragioni connesse al caso concreto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 26, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 38, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)