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Sez. 5, Sentenza n. 23838 del 04/05/2007 Cc. (dep. 19/06/2007) Rv. 237249 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 428 cod.proc.pen. a seguito della sent. della Corte cost. n. 26 del 2007 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237249-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod.proc.pen., nella parte in cui prevede l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere, che non è stato oggetto di scrutinio della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 593, comma secondo, cod.proc.pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 e dell'art. 10 della medesima legge. Infatti, la sentenza di non luogo a procedere costituisce l'epilogo di una fase avente connotazioni peculiari e difformi da quelle incise dallo scrutinio di costituzionalità, trattandosi di una sentenza che non segna in modo irrevocabile la definizione della vicenda processuale né dispiega effetti preclusivi pregiudizialmente vincolanti verso la parte privata e consente, alla condizioni indicate dall'art. 434 ss. cod.pen., la sua revoca, con la conseguenza che essa è preordinata a paralizzare l'iniziativa della pubblica accusa qualora gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio e che, in tal senso, può considerarsi decisione a effetto meramente processuale, con riguardo alla quale il legislatore, nella sua discrezionalità, può ragionevolmente stabilire una disciplina difforme rispetto a quella prevista per le sentenze rese in giudizio. Né sussiste una violazione del principio costituzionale di parità delle parti, posto che la previsione di cui all'art. 428 cod.proc.pen. esclude sia il P.M. che l'imputato dalla legittimazione all'appello facoltizzandoli entrambi al ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)