Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 06/10/2006 (Rv. 594885 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Legge n. 89 del 2001 - Procedimento promosso con ricorso straordinario al Capo dello Stato - Esclusione - Fondamento - Esercizio di attività giurisdizionale - Insussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è configurabile solo in relazione ai processi che comportino l'esercizio di attività giurisdizionale, nel cui ambito non è compreso il procedimento promosso con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, il quale, pur avendo carattere contenzioso, ha natura amministrativa. Il ricorso straordinario, infatti, nonostante le sue peculiarità, costituisce un rimedio per assicurare la risoluzione non giurisdizionale di una controversia in sede amministrativa, e la decisione che conclude il relativo procedimento non ha la natura e gli effetti degli atti di tipo giurisdizionale, sicché è escluso possa avere efficacia di giudicato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)