Sez. 1, Sentenza n. 483 del 15/01/2004 (Rv. 569435 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto ad ottenere la decisione della propria causa da parte di un tribunale indipendente e imparziale - Portata - Riferimento al solo esercizio della funzione giurisdizionale - Procedimenti di carattere amministrativo - Esclusione - Art. 2 legge n. 89 del 2001 - Richiamo alla convenzione - Diritto ad un'equa riparazione - Conseguenti riflessi.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto di ottenere che la propria causa sia decisa entro un termine ragionevole da un "tribunale indipendente ed imparziale", stabilito dalla legge, che deciderà sui suoi diritti ed obbligazioni di carattere civile, diritto affermato dall'art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamata dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, fa chiaro riferimento all'esercizio della funzione giurisdizionale, e non consente di tenere conto, ai fini della determinazione della durata del processo, anche dei procedimenti di carattere meramente amministrativo, quantunque essi abbiano avuto ad oggetto la stessa pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)