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Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 24/04/2003 (Rv. 562454 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Chiamata in causa del terzo da difensore privo di valida procura, in quanto proveniente da soggetto non legittimato al processo - Instaurazione del rapporto processuale esclusivamente tra il difensore e il terzo chiamato - Conseguenze in ordine alle spese processuali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562454-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Ove la procura alla liti rilasciata ad un avvocato provenga non dal convenuto, rimasto contumace in giudizio, ma da un soggetto non legittimato al processo, la chiamata in causa del terzo ad opera del difensore crea un rapporto processuale tra il terzo e detto avvocato, il quale, essendo il solo soggetto cui è riferibile, nei confronti del chiamato, la qualifica di parte, deve rispondere delle spese, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (Nel caso di specie l'avvocato si era costituito in giudizio per il convenuto con comparsa di risposta, a margine della quale vi era tuttavia la procura di un soggetto diverso, mai evocato in causa né parte; detto difensore, a sua volta, privo di mandato delle parti del processo, aveva chiamato in causa un terzo, ed era stato - appunto - condannato alle spese processuali nei confronti del terzo chiamato; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la statuizione del giudice di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)