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Sez. 2, Sentenza n. 5955 del 01/07/1996 (Rv. 498334 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - Ricorso - Inammissibilità - Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498334-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE

Dal combinato disposto degli artt. 83, 91, 92 e 365 cod. proc. civ. si desume che il difensore senza procura è parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)