Sez. 5, Sentenza n. 34238 del 28/05/2024 Ud. (dep. 11/09/2024) Rv. 286939-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Motivazione "per relationem" - Richiamo alle richieste del pubblico ministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria - Legittimità - Sussistenza - Individuazione di un titolo di reato non indicato dal pubblico ministero - Legittimità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, pur essendo legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, non può però procedersi, sulla base di queste ultime, all'individuazione di un titolo di reato neanche formalizzato nella richiesta di autorizzazione formulata dal pubblico ministero.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)