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Sez. 5, Sentenza n. 36913 del 05/06/2017 Cc. (dep. 25/07/2017) Rv. 270758 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Motivazione "per relationem" - Richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria - Sufficienza.
Stato
decisa il 2017-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270758-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 226, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)