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Sez. 5, Sentenza n. 24661 del 11/12/2013 Ud. (dep. 11/06/2014) Rv. 259867 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Motivazione "per relationem" - Richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259867-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Principio affermato in relazione ad intercettazioni disposte nell'ambito di indagini in materia di criminalità organizzata e presupponenti il requisito di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)