Sez. 2, Sentenza n. 1819 del 09/06/1972 (Rv. 358819 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1961 - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DOPO LA DISDETTA - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1961 - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DOPO LA DISDETTA - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Non puo ritenersi nullo il patto inserito nell'art 11 del contratto collettivo nazionale del 24 luglio 1961 per i dirigenti di aziende industriali, secondo cui la parte che riceve la disdetta puo troncare il rapporto sia all'inizio che durante il preavviso senza alcun Obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Infatti, fermo restando l'Obbligo di dare il preavviso, non puo impedirsi alle parti contraenti di disciplinare nel modo da essi ritenuto piu conforme ai loro interessi, gli aspetti economici connessi allo scioglimento del rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 24/07/1961 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)