Sez. L, Sentenza n. 6733 del 19/12/1981 (Rv. 417615 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - CONTRATTO COLLETTIVO ESONERANTE IL RECEDENTE DALL'OBBLIGO DEL PREAVVISO - ILLEGITTIMITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO O INDIVIDUALE ATTRIBUENTE LA FACOLTÀ DEL NON RECEDENTE DI DISPENSARE EX POST IL RECEDENTE DAGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PREAVVISO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - CONTRATTO COLLETTIVO ESONERANTE IL RECEDENTE DALL'OBBLIGO DEL PREAVVISO - ILLEGITTIMITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO O INDIVIDUALE ATTRIBUENTE LA FACOLTÀ DEL NON RECEDENTE DI DISPENSARE EX POST IL RECEDENTE DAGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PREAVVISO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Mentre non può considerarsi legittima la disposizione di un contratto collettivo che esoneri il recedente dall'Obbligo del preavviso, è invece del tutto legittima quella che, fermo restando tale Obbligo, riconosca la facoltà, per la parte non recedente, di dispensare ex post il recedente dagli obblighi a lui derivanti dal preavviso, in quanto la disciplina degli aspetti economici connessi allo scioglimento del rapporto non è sottratta, sotto tale profilo, all'autonoma disponibilità delle parti, le quali, in Sede di contrattazione sia individuale che collettiva, possono perciò validamente pattuire la facoltà per il non recedente, che abbia ricevuto la comunicazione del preavviso, di troncare immediatamente il rapporto di lavoro, senza che ne derivi alcun Obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. (principio affermato in relazione all'art. 25 del contratto collettivo nazionale del 1 febbraio 1975 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini). (V 4665/79, mass n 401209; (V 4060/76, mass n 382728; (V 2876/75, mass n 376914; (V 3377/74, mass n 371885; (V 1965/74, mass n 370199; (V 221/73, mass n 362047; (V 1819/72, mass n 358819).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 01/02/1975 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)