Sez. 1, Sentenza n. 11823 del 25/11/1997 (Rv. 510375 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Documento prodotto in giudizio - Natura di atto pubblico - Contestazione - Falsità del documento - Prova - Mezzi - Querela di falso - Necessità - Esclusione.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
Il regime probatorio previsto dall'art. 2700 cod. civ. in tanto è applicabile in quanto esista un documento incontestabilmente qualificabile come "atto pubblico" ai sensi del precedente art. 2699 (documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato); ma quando una parte neghi preliminarmente che il documento contro la stessa prodotto in giudizio abbia natura (e, solo conseguenzialmente, efficacia probatoria) di atto pubblico per la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge, la prova relativa, sulla stessa incombente, non richiede la proposizione della querela (principale o incidentale) di falso, ma può essere data con ogni mezzo idoneo (nella specie la parte, contro la quale era stato prodotto, aveva contestato la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che risultava averlo formato e sottoscritto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)