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Sez. 1, Sentenza n. 19539 del 29/09/2004 (Rv. 578410 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO | Documenti idonei all'impugnazione con la querela di falso - Caratteri - Efficacia di fede privilegiata - Necessità - Estensione della querela alla "consulenza tecnica d'ufficio" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578410-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO

In tema di querela di falso, l'idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di fede privilegiata - è comunque il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 e ss. cod. proc.civ. Ne consegue l'inammissibilità della querela avverso la "consulenza tecnica d'ufficio", che si distingue nettamente dalla prova documentale e che, riguardo alle affermazioni, constatazioni o giudizi in essa contenuti, non fa pubblica fede - potendo essere contrastata con tutti i mezzi di prova diversi dalla querela di falso, - nè vincola il giudice, che può liberamente disattenderla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)