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Sez. 1, Sentenza n. 1129 del 11/05/1964 (Rv. 301608 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - PAGAMENTO - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - CONCESSIONARIO - POTERI ESPROPRIATIVI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONCESSIONARIO NEL RELATIVO GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1964-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301608-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - PAGAMENTO - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - CONCESSIONARIO - POTERI ESPROPRIATIVI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONCESSIONARIO NEL RELATIVO GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*

Nelle concessioni amministrative cosi dette traslative, si verifica una successione nel concessionario dell'Esercizio dei diritti e dei poteri della pubblica amministrazionè pertanto, qualora i lavori per la esecuzione di un'opera pubblica (nella specie, in applicazione dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1951 n. 1402, per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra) vengano dati in concessione e sia, al detto fine, necessario procedere ad espropriazioni immobiliari, secondo l'ordinamento positivo (art. 360, 361 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F), il procedimento di espropriazione puo essere svolto e portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che e titolare del diritto di ottenere la pronuncia di espropriazione, cioe ad iniziativa del concessionario, ed in tal caso incombe a questo ultimo l'Onere di provvedere al pagamento della relativa indennita, con la conseguenza che nei confronti dello stesso deve essere promosso l'eventuale giudizio di opposizione alla Determinazione dell'indennita. (Cfr. 928-62).*

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)