Sez. 1, Sentenza n. 6474 del 03/11/1983 (Rv. 431218 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO, DA PARTE DELLA P.A. AD UN PRIVATO, DEL COMPITO DI REALIZZARE OPERE DI INTERESSE PUBBLICO - RAPPORTO DI DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - APPALTO O CONCESSIONE COSIDDETTA TRASLATIVA - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONDIZIONI - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PER L'OCCUPAZIONE BIENNALE DEI SUOLI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO, DA PARTE DELLA P.A. AD UN PRIVATO, DEL COMPITO DI REALIZZARE OPERE DI INTERESSE PUBBLICO - RAPPORTO DI DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - APPALTO O CONCESSIONE COSIDDETTA TRASLATIVA - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONDIZIONI - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PER L'OCCUPAZIONE BIENNALE DEI SUOLI.*
Allorché la pubblica amministrazione affidi ad un privato la realizzazione di opere programmate nell'interesse pubblico, il rapporto non può definirsi di delegazione amministrativa, che è istituto peculiare del diritto pubblico e non può configurarsi che tra enti pubblici diversi (delegazioni intersoggettive) o tra organi diversi dello stesso ente pubblico (delegazione interorganica), ricorrendo, invece, o la figura dell'appalto, ove l'affidamento sia strettamente limitato all'esecuzione del lavoro, ovvero quella della concessione cosiddetta traslativa, caratterizzata dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario dell'Esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche (progettazione di massima ed esecutiva, direzione dei lavori, acquisizione delle aree mediante provvedimenti ablatori, ecc.) proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere. In quest'ultima ipotesi, peraltro, si verificano nei rapporti esterni effetti analoghi a quelli della delegazione amministrativa, poiché, nell'espletamento dei compiti affidatigli, il concessionario agisce in nome proprio ed è direttamente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni strumentalmente preordinate alla esecuzione delle opere oggetto della concessione, con la conseguenza che è unicamente il concessionario, e non il concedente, obbligato al pagamento dell'indennità per l'occupazione biennale dei suoli, decretata a suo favore, ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della responsabilità da illecito aquiliano, al risarcimento dei danni per il successivo periodo di occupazione abusiva. (V 5879/82, mass n 423635; (V 3373/81, mass n 413956; (V 269/81, mass n 410687; (V 6494/80, mass n 410259; (V 3364/80, mass n 407158; (Conf 2602/83, mass n 427480; (Conf 1129/64, mass n 301608).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 24/06/1929 num. 1137 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 10/04/1947 num. 261 art. 5, Legge 15/01/1951 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)