Sez. 1, Sentenza n. 9499 del 23/09/1998 (Rv. 519076 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE | Illecita sottrazione internazionale di minore - Richiesta di rimpatrio formulata entro l'anno - Convenzione dell'Aja 25 Ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994 - Disciplina ex art. 13 - Ordine di rimpatrio del minore - Obbligatorietà - Deroghe - Fondato rischio di derivazione al minore, dal rimpatrio, di pericoli fisici o psichici ovvero una situazione intollerabile - Accertamento - Attitudini educative del genitore affidatario e sua situazione economica - Rilevanza - Situazione socio - familiare del minore in Italia - Rilevanza.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - INGRESSO NELLO STATO DI STRANIERI MINORI DEGLI ANNI 14 - IN GENERE
L'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 Ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, resa esecutiva con legge 15 Gennaio 1994, n. 64, introduce alcune deroghe al dovere dello Stato, che ne sia richiesto, di ordinare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, in caso di suo trasferimento illecito. Infatti, se la richiesta di rimpatrio è presentata entro un anno da tale trasferimento (in caso di richiesta presentata dopo oltre un anno non facendosi luogo ad ordine di rientro se sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente), non sussiste dovere di ordinare il rientro se colui che si oppone al rientro stesso dimostri, tra l'altro, che, per effetto del ritorno il minore sarebbe esposto al fondato rischio di pericoli fisici o psichici, o possa trovarsi in una situazione intollerabile. Nella valutazione della sussistenza di una di tali circostanze, l'autorità giudiziaria (o amministrativa) può, tener conto sia delle attitudini educative del genitore affidatario, sia della sua situazione economica, in quanto l'inidoneità a garantire adeguate condizioni, anche materiali, di accudimento dei minori è circostanza che li espone a pericoli fisici o psichici. Del pari, la valutazione della situazione socio - familiare del minore in Italia, se pure estranea, di per sè, alle fattispecie derogatorie previste dal citato art. 13, può costituire, sotto il profilo dell'accertamento del positivo inserimento del minore nel nuovo ambiente, elemento da cui desumere, congiuntamente ad altre circostanze, l'intollerabilità della situazione in cui questi si troverebbe per effetto del ritorno nello Stato di provenienza.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)