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Sez. 1, Sentenza n. 19544 del 19/12/2003 (Rv. 569097 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Illecita sottrazione internazionale - Convenzione de L'Aja 25 Ottobre 1980 - Procedimento monitorio - Disciplina ex art. 13 - Ordine di rimpatrio del minore - Obbligatorietà - Deroghe - Onere probatorio a carico della parte opponentesi al rientro - Sussistenza di una situazione di rischio per il minore - Assunzione di informazioni - Obbligo del giudice - Esclusione - Informazioni fornite dalle autorità straniere - Valutazione - Necessità - Censurabilità dell'apprezzamento del giudice del merito - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569097-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Nel procedimento monitorio in tema di sottrazione internazionale del minore, previsto dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, l'art. 13 di detta Convenzione introduce alcune deroghe al dovere dello Stato, che ne sia richiesto, di ordinare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, concernenti, tra l'altro, l'ipotesi in cui la persona o l'ente che si oppone al ritorno dimostri che esiste un rischio grave per il minore, implicando il relativo accertamento un'indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non congruamente e logicamente motivata, dovendo escludersi che l'art. 13, cit., imponga al giudice di chiedere informazioni sulla situazione sociale del minore, essendo egli tenuto esclusivamente a tenere in debita considerazione le eventuali informazioni fornite dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva negato la sussistenza del rischio per il minore, ritenendo insufficienti gli elementi addotti dall'attore e valorizzando, in contrario, le risultanze di relazioni mediche che la escludevano, reputando altresì che, in sede cautelare, non occorreva accertare quale fosse la migliore sistemazione possibile per il minore, costituendo quest'ultima una circostanza concernente il merito della controversia).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)