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Sez. L, Sentenza n. 1675 del 12/03/1986 (Rv. 445023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESUPPOSTI - STATO DI DISOCCUPAZIONE DEL LAVORATORE - VOLONTARIETÀ DI TALE STATO A SEGUITO DI DIMISSIONI DELLO STESSO DA ALTRO POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRESUPPOSTI - STATO DI DISOCCUPAZIONE DEL LAVORATORE - VOLONTARIETÀ DI TALE STATO A SEGUITO DI DIMISSIONI DELLO STESSO DA ALTRO POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

In tema di collocamento obbligatorio, presupposto indefettibile per l'iscrizione del lavoratore negli elenchi delle categorie protette e per l'insorgenza del diritto all'avviamento obbligatorio al lavoro è lo stato di disoccupazione del lavoratore medesimo, senza però che rilevi l'eventuale sua volontarietà, o meno; pertanto, non è ostativa all'avviamento obbligatorio la circostanza che il lavoratore si sia in precedenza dimesso da altro posto di lavoro. (V 4300/85, mass n 441776; (V 2197/85, mass n 440075).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)