Sez. L, Sentenza n. 4300 del 20/07/1985 (Rv. 441776 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRECEDENTI DIMISSIONI DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PRECEDENTI DIMISSIONI DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Il sistema delle assunzioni obbligatorie (legge n. 482 del 1968) tutela i soggetti, appartenenti a determinate categorie "protette" che siano "disoccupati" (art. 19 legge citata) cioè senza lavoro e che vogliono lavorare, indipendentemente dalle cause che hanno determinato la cessazione del precedente rapporto di lavoro e senza che abbia rilievo la distinzione fra disoccupazione volontaria ed involontaria, con la conseguenza che le dimissioni date dal lavoratore non precludono a questo il diritto al reinserimento nel sistema di collocamento obbligatorio. (V 5603/82, mass n 423357).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)