Sez. L, Sentenza n. 2197 del 28/03/1985 (Rv. 440075 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CAUSE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CAUSE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Alla stregua dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), il quale, ai fini della iscrizione dei soggetti appartenenti alle categorie protette negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro, non distingue fra disoccupazione volontaria ed involontaria, limitandosi a prevedere che l'iscrizione concerne i lavoratori protetti "che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative", deve ritenersi che, nell'ambito della disciplina di detta legge, le ragioni e le cause dello stato di disoccupazione non assumono rilievo - se non quando siano illecite, simulate o finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto - e che, conseguentemente, fuori di tale ipotesi, le dimissioni date dal lavoratore protetto (già assunto) non precludono al medesimo il diritto al reinserimento nel sistema del collocamento obbligatorio. (V 5394/83, mass n 430310; (V 5603/82, mass n 423357).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)