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Sez. 3, Sentenza n. 46680 del 12/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230421 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Nozione di rifiuto - Applicabilità dell'art. 14 D.L. 8 luglio 2002, n.138 - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230421-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

I residui delle attività di demolizioni edili costituiscono rifiuti speciali ex art. 7 D.Lgs. n 22 del 1997, salvo non sia provato che essi sono destinati ad essere riutilizzati, secondo quanto previsto dall'art. 14 D.L. 8 luglio 2002, n. 138, e cioè risulti certa: a) l'individuazione del produttore e/o detentore dei materiali, b) la provenienza degli stessi, c) la sede ove sono destinati, d) il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 3 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 1 lett. A, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)