Sez. 3, Sentenza n. 33882 del 15/06/2006 Cc. (dep. 09/10/2006) Rv. 235114 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Residui da demolizione edilizia - Natura di materia prima secondaria - Esclusione - Natura di rifiuti - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il materiale in questione non può neppure essere qualificato quale materia prima secondaria in mancanza del D.M. di attuazione previsto dall'art. 181, comma sesto, del citato D.Lgs n. 152 del 2006).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)