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Sez. 3, Sentenza n. 13114 del 11/02/2003 Ud. (dep. 24/03/2003) Rv. 224721 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Materiali da scavo e sbancamento di strade - Disciplina dei rifiuti - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224721-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

I materiali di scavo e sbancamento di una pubblica via, anche se contenenti modeste parti di asfalto, non rientrano nella nozione di rifiuto, atteso che le terre e rocce da scavo, anche se contaminate, sono riutilizzabili purché non provengano da siti inquinati o da bonifiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/05/1997 num. 22 art. 6, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)