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Sez. 1, Sentenza n. 12154 del 23/05/2006 (Rv. 589165 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenza della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589165-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza emessa dalla Corte di cassazione consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa, sostanziantesi nella affermazione o supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell'asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Deve pertanto escludersi che possa sostanziare un errore revocatorio l'omessa considerazione, da parte della sentenza della Corte di cassazione, di documenti entrati, invece, a far parte del giudizio espresso dal giudice di legittimità attraverso una pronuncia di inammissibilità del motivo di ricorso che intendeva veicolarli (inammissibilità derivante, in particolare, dall'inosservanza del principio di autosufficienza con riferimento a documenti dei quali non era riportato il contenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)