Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 05/05/1980 (Rv. 406673 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - DOMANDA DELL'ASSICURATO CONTRO L'ASSICURATORE 'PER ESSERE TENUTO INDENNE DALLE PRETESE DEL DANNEGGIATĂ’ - SOMME AGGIUNGIBILI AL MASSIMALE DI POLIZZA A TITOLO DI INTERESSI E SPESE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI POTERI DEL GIUDICE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - DOMANDA DELL'ASSICURATO CONTRO L'ASSICURATORE 'PER ESSERE TENUTO INDENNE DALLE PRETESE DEL DANNEGGIATĂ’ - SOMME AGGIUNGIBILI AL MASSIMALE DI POLIZZA A TITOLO DI INTERESSI E SPESE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI POTERI DEL GIUDICE.*
La domanda proposta dall'assicurato contro l'assicuratore della responsabilita civile 'per essere tenuto indenne dalle pretese del danneggiatò, senza specificazione alcuna, deve essere intesa - in relazione al quantum - comprensiva della somma rappresentata dal massimale di polizza e di quelle altre che possano essere aggiunte allo stesso massimale a titolo di interessi e di spese, sicche non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice del merito che, in accoglimento di siffatta domanda, pronunci condanna a carico dell'assicuratore per una somma la quale superi il massimale di polizza per i titoli suddetti. Tale principio vale, manifestamente, anche per la sopravvenuta svalutazione monetaria, quando questa incida sull'ammontare del risarcimento a causa del ritardo imputabile all'assicuratore. (Conf 4347/78, mass n 394012; (Conf 2102/74, mass n 370408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)