Sez. 3, Sentenza n. 3124 del 21/05/1984 (Rv. 435171 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - DOMANDA DI GARANZIA PROPOSTA IN PRIMO GRADO DALL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - IMPLICITA INCLUSIONE DELLA DOMANDA RELATIVA AL DANNO PER SVALUTAZIONE ED INTERESSI ANCHE OLTRE IL MASSIMALE DI POLIZZA DERIVANTE DA RITARDO NEL PAGAMENTO PER COMPORTAMENTO NEGLIGENTE O DILATORIO DELLO ASSICURATORE - DEDUZIONE ESPLICITA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - DOMANDA DI GARANZIA PROPOSTA IN PRIMO GRADO DALL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - IMPLICITA INCLUSIONE DELLA DOMANDA RELATIVA AL DANNO PER SVALUTAZIONE ED INTERESSI ANCHE OLTRE IL MASSIMALE DI POLIZZA DERIVANTE DA RITARDO NEL PAGAMENTO PER COMPORTAMENTO NEGLIGENTE O DILATORIO DELLO ASSICURATORE - DEDUZIONE ESPLICITA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
La domanda di garanzia proposta in primo grado dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile per essere tenuto indenne dalle pretese del terzo danneggiato contiene la implicita riserva di riversare (ex artt. 1223 e 1224 cod. civ.) sul secondo quegli effetti pregiudizievoli, anche se eccedenti il massimale di polizza, che a carico del primo potrebbe derivare da un ritardo nel pagamento dell'indennizzo, od in generale da una gestione della vertenza da parte dell'assicuratore-garante dilatoria o indolente o, comunque, non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi. Pertanto, tale domanda comprende anche la parte delle indicate pretese traente origine dalla svalutazione monetaria e dagli interessi moratori, con l'ulteriore conseguenza che la deduzione per la prima volta in appello della responsabilità al riguardo dell'assicuratore oltre il limite di detto massimale, per la mala gestio della lite, non è preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ., non comportando alcun indebito ampliamento della materia del contendere (nel rapporto processuale instaurato tra assicurato e assicuratore). (V 2937/80, mass n 406673; (V 4347/78, mass n 394012).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)