Sez. T, Ordinanza n. 2717 del 07/02/2026 (Rv. 677779-03)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Aliquote applicabili in relazione a forniture di beni e servizi per l’edificazione e cessione di unità immobiliari - Contrasto tra lo stato di fatto rispetto ai titoli abilitativi all’edificazione ed alle classificazioni catastali - Criteri di valutazione - Individuazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE
In tema di determinazione delle aliquote applicabili ai fini dell'IVA, in relazione alle forniture di beni e servizi per l'edificazione ed alle cessioni delle singole unità agli acquirenti, deve aversi riguardo all'effettiva destinazione dei manufatti, quand'anche abusiva, tenuto conto che eventuali contrasti dello stato di fatto rispetto ai titoli abilitativi all'edificazione e alle classificazioni catastali vanno valutati alla luce non già solo del tenore formale dei medesimi, ma, altresì, dell'intera filiera gerarchica degli atti e provvedimenti amministrativi, previa, se del caso, disapplicazione di quelli illegittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, all. E, l. n. 2248 del 1865.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)