diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10646 del 03/08/2001 (Rv. 548737 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Intempestiva fatturazione di operazioni - Perdita del diritto alla detrazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548737-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, se il contribuente riceva in ritardo una fattura, e non abbia provveduto alla regolarizzazione nei quattro mesi dal termine in cui la fattura stessa avrebbe dovuto essere emessa, incorre nelle sanzioni previste dalla norma di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma non perde il diritto alla detrazione dell'IVA, purché provveda ad annotare la fattura entro il termine previsto a partire dal suo arrivo, ed a portarla in detrazione con la prima dichiarazione utile, ovvero con la dichiarazione riepilogativa annuale.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 25, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)