Sez. 3, Sentenza n. 486 del 15/01/2003 (Rv. 559735 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Conversione della nullità in motivi di gravame - Conseguenza - Possibilità di farla valere solo nei modi e nei termini previsti dai mezzi di impugnazione - Decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza - Fattispecie relativa a sentenza pronunciata nonostante l'intenzione automatica del processo derivante dalla morte dell'unico procuratore della parte.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE
La conversione della nullità degli atti processuali ex art. 261 cod. proc. civ. in motivi di gravame comporta che anche la nullità della sentenza (perché, nella specie, pronunciata nonostante l'interruzione automatica del processo derivante dalla morte dell'unico procuratore della parte) possa essere fatta valere solo entro i termini e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione; ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre l'anno della pubblicazione della sentenza, senza che la mancata previsione della decorrenza di detto termine dalla notificazione o dalla comunicazione di detta sentenza possa indurre a dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., atteso che la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione della sentenza si configura come logico corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, utile a che la parte, o il suo procuratore, esegua i necessari controlli con l'uso della normale diligenza, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notifica ad istanza di parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)