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Sez. L, Sentenza n. 5302 del 07/05/1993 (Rv. 482273 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità | Degli operai agricoli - Accertamento del diritto e determinazione della misura - Requisito minimo di contribuzione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482273-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità

In base al disposto del nono comma dell'art. 7 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983) ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli, il requisito minimo di contribuzione annua è di 270 giornate di contribuzione effettiva volontaria o figurativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)