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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22440 del 27/10/2011 (Rv. 620281 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento esecutivo per accertato soddisfacimento dei creditori - Contemporanea impugnazione del provvedimento da parte del creditore intervenuto con l'opposizione agli atti esecutivi e con il reclamo - Obbligo per il giudice di dar corso ad entrambi i rimedi - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620281-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Nell'ipotesi in cui il creditore intervenuto nella procedura esecutiva presso terzi proponga due distinti rimedi, ovvero un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., ed un reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del procedimento esecutivo a seguito dell'accertato soddisfacimento dei creditori, senza subordinare una domanda all'altra, il giudice dell'esecuzione deve dare corso ad entrambi, non potendosi rimettere al medesimo giudice la scelta, che è in esclusiva facoltà della parte, del rimedio esperibile avverso un determinato provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)