Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2674 del 03/02/2011 (Rv. 616515 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento dichiarativo dell'estinzione del giudizio per cause diverse da quelle tipiche comportanti l'improseguibilità del procedimento (nella specie, per caducazione del titolo esecutivo) - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come, nella specie, per avvenuta caducazione del titolo esecutivo) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)