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Sez. 3, Sentenza n. 15463 del 11/06/2008 (Rv. 603568 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Decisioni sull'estinzione della procedura esecutiva - Natura speciale e autonoma - Sussistenza - Provvedimento di revoca di una pregressa ordinanza dichiarativa dell'estinzione - Mezzo di tutela esperibile - Reclamo al collegio, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. - Necessità - Erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi - Conseguenze - Decisione con sentenza sul merito dell'opposizione - Valore di implicita pronuncia negativa sulla necessità di proporre reclamo - Ricorso per cassazione non coinvolgente l'implicita statuizione - Formazione del giudicato implicito sulla stessa - Sussistenza - Cassazione senza rinvio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603568-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il sistema di controllo predisposto dall'art. 630 cod. proc. civ. sulle decisioni positive o negative in ordine all'avvenuta configurazione dell'estinzione del processo esecutivo, ha natura autonoma e speciale, per cui il mezzo di tutela esperibile contro un provvedimento di revoca di una pregressa dichiarazione di estinzione del processo esecutivo adottato dal giudice dell'esecuzione è rappresentato dal reclamo al collegio, ai sensi dello stesso art. 630 cod. proc. civ., da decidersi con sentenza in camera di consiglio, appellabile ai sensi dell'art. 130 disp. att. cod. proc. civ.. In caso di erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, la relativa sentenza che si pronunci sul merito implicitamente esclude che il rimedio da praticare sia quello del reclamo e quindi, a seguito di ricorso per cassazione che non coinvolga anche l'implicita statuizione, la stessa va cassata senza rinvio, poiché, altrimenti, si verificherebbe l'elusione del giudicato interno implicito formatosi sull'inesistenza di una qualificazione in senso diverso da quella ritenuta dal giudice investito dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)