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Sez. 3, Sentenza n. 5116 del 25/11/1989 (Rv. 464340 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE - ASSICURATORE E RESPONSABILE DEL DANNO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONTUMACIA DI UNO DEI CONVENUTI - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE SOLLEVATA DAL CONVENUTO COSTITUITO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1989-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464340-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE - ASSICURATORE E RESPONSABILE DEL DANNO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONTUMACIA DI UNO DEI CONVENUTI - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE SOLLEVATA DAL CONVENUTO COSTITUITO - INEFFICACIA.*

Nell'ipotesi di Azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, configurandosi un giudizio con pluralità di parti a litisconsorzio necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti nella contumacia dell'altra parte resta inoperante dato il carattere inscindibile della detta Competenza. (Conf 1416/88, mass n 457527).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)