Sez. 3, Sentenza n. 1416 del 09/02/1988 (Rv. 457527 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - COMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - PREPOSIZIONE DA PARTE DI UNO SOLO DEI CONVENUTI - INEFFICACIA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - COMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - PREPOSIZIONE DA PARTE DI UNO SOLO DEI CONVENUTI - INEFFICACIA.*
In ipotesi di litisconsorzio necessario, come nel caso di Azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dello assicuratore e dell'assicurato, a norma dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione d'incompetenza per territorio, che sia stata sollevata da uno soltanto dei convenuti, resta priva di effetti, in considerazione della incontestabilità della Competenza ratione loci del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto l'eccezione medesima, (nella specie, la compagnia di Assicurazione era rimasta contumace), nonché del carattere inscindibile della causa. (Conf 430/87, mass n 450173; (Conf 765/82, mass n 418587; (Conf 5461/81, mass n 416176).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)