diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1380 del 11/02/1994 (Rv. 485278 - 01)

Responsabilità civile - Proprietà di animali - In genere | Maneggio - Esercitazioni - Eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore - Danni subiti dagli allievi - Presunzione di responsabilità del gestore del maneggio ex art. 2052 cod. civ. - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485278-01

Responsabilità civile - Proprietà di animali - In genere

Il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un'istruttore ed in condizioni, quindi, che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., e non a quella di cui all'art. 2050 dello stesso codice, a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio, (nella specie, trattavasi di danni subiti, durante le esercitazioni, da allievo munito di patentino A1).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)