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Sez. 3, Sentenza n. 3471 del 09/04/1999 (Rv. 525126 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Pericolosità dell'attività - Criteri di individuazione - Attività di noleggio di cavalli - Carattere non intrinsecamente pericoloso - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525126-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. Alla stregua di tale criterio, se può dirsi che l'attività di noleggio di cavalli di per sè non sia intrinsecamente pericolosa, deve ritenersi che, in dipendenza delle circostanze del caso concreto, possa apparire tale il noleggio organizzato su percorsi pericolosi o senza adeguata vigilanza per prevedibili situazioni di emergenza (nell'enunciare tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello che, pur in presenza di una ricostruzione dei fatti all'esito della quale il giudice di primo grado aveva, con analitica indicazione dei mezzi di prova, affermato la pericolosità della suddetta attività, era giunta all'opposta conclusione, basandosi su elementi di fatto viceversa apoditticamente affermati)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)