Sez. 3, Sentenza n. 9581 del 24/09/1998 (Rv. 519132 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Maneggio - Esercitazioni - Eseguite sotto la sorveglianza e direzione di un istruttore - Danni subiti dagli allievi - Presunzione di responsabilità del gestore del maneggio ex art. 2052 cod. civ. - Configurabilità - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
Il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un'istruttore ed in condizioni, quindi che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., e non a quella di cui all'art. 2050 dello stesso codice, a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacita di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)