Sez. L, Sentenza n. 6634 del 20/03/2007 (Rv. 595905 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Base imponibile dell'obbligazione contributiva - Rilevanza dell'inadempimento del datore di lavoro - Esclusione - Fattispecie concernente l' assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi dei produttori di assicurazioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
La base imponibile dell'obbligazione contributiva prescinde dall'eventuale inadempimento del datore di lavoro (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, anziché interpretare la fonte contrattuale dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto assoggettabile a contribuzione previdenziale i compensi dei produttori di assicurazioni solo se fissi, sul presupposto della prova acquisita in causa della corresponsione di sole provvigioni e che la lettera di incarico ad uno dei due produttori, con previsione di un compenso fisso, non consentisse di escludere che detto importo costituiva non un fisso mensile, ma un acconto rispetto al compenso provvigionale).
Riferimenti normativi: Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)