Sez. L, Sentenza n. 1612 del 26/04/1975 (Rv. 375207 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DELL'ASSICURATO - ESONERO - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA - TEMERARIETA - CONCORSO - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DELL'ASSICURATO - ESONERO - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA - TEMERARIETA - CONCORSO - NECESSITA.*
L'art 57 della legge n 153 del 1969 esenta dal pagamento di spese, diritti e onorari l'assicurato che sia rimasto soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, a meno che il giudizio intentato non sia manifestamente infondato o temerario tale accezione postula il concorso di entrambi i requisiti della manifesta infondatezza e della temerarieta del giudizio e, conseguentemente, l'accertamento, non soltanto della insussistenza oggettiva, rilevabile prima facie, dei presupposti di fatto e di diritto per il conseguimento della prestazione, ma anche della coscienza, nell'assicurato, dell'evidente infondatezza della pretesa; cioe un comportamento processuale non sorretto dalla ragionevole opinione di far valere un diritto, ma ispirato ad un pervicace intento di ledere, nel contempo, l'interesse dell'istituto previdenziale al conseguimento delle sue finalita istituzionali e quello al corretto funzionamento della giustizia. (V 1792/74, mass n 369980; 781/74, mass n 368647).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)