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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10975 del 18/04/2019 (Rv. 653682 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Società artificiosamente costituita - Responsabilità dell'amministratore di fatto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653682-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv., con modif., in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non opera nell'ipotesi di società artificiosamente costituita, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera "fictio" creata nell'interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)