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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017 (Rv. 645980 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie proprie di persone giuridiche - Estensione all'amministratore di fatto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645980-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 18/12/1997 num. 472 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)